L'ordinanza di Alessandria contro i circhi con animali

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28/06/2008

Un esempio di ordinanza per impedire l'attendamento dei circhi con animali.

L'ordinanza comunale approvata a gennaio 2008 ad Alessandria non vieta l'attendamento di circhi con animali, ma, seguendo l'esempio di Modena e pochi altri Comuni, fa una cosa molto più furba ed efficace: definisce alcune norme, inoppugnabili in quanto basate sulle raccomandazioni CITES, che i circhi devono obbligatoriamente rispettare, e non considerare semplici "linee guida" non obbligatorie come accade normalmente. Tali norme, però, pur essendo davvero minimali - e quindi ancora ben lontane dal poter definire un minimo "benessere" per gli animali - sono in molti comuni impossibili da rispettare, perché gli animali sono tenuti solitamente in condizioni ancora peggiori.

I circhi, non essendo in grado di rispettare queste norme, non possono dunque attendarsi e fare il proprio penoso spettacolo. Se fanno ricorso al TAR (il tribunale regionale), perdono, perché l'ordinanza è perfettamente in regola, ciascun Comune può decidere di far rispettare delle linee guida approvate a livello internazionale e nazionale.

E' invece una perdita di tempo indurre il proprio Comune a far approvare un'ordinanza di divieto di attendamento dei circhi con animali: se il circo fa ricorso al TAR, vince e l'ordinanza viene annullata, perché un Comune non può vietare ciò che a livello nazionale è del tutto legale, e riceve anzi addirittura sussidi dallo Stato.

Un'ordinanza come quella sotto riportata ottiene in sostanza lo stesso effetto di una di divieto - impedisce l'attendamento del circo - ma non può essere in alcun modo annullata, in quanto del tutto legale, perché in teoria se i circhi rispettassero quelle regole potrebbero attendarsi senza problemi. Siccome di fatto quelle regole non le rispetteranno mai - e questa è un'ulteriore riprova delle condizioni penose in cui tengono gli animali - si condannano da soli a non poter tenere i loro spettacoli nei Comuni dotati di un'ordinanza come questa.

Questo vale per tutti quei comuni che non dispongono di un terreno abbastanza ampio dove far attendare il circo, e sono molti, mentre purtroppo nei Comuni che dispongono di aree molto grandi anche questa ordinanza non e' sufficiente.

L'invito è quindi di far approvare un'ordinanza simile nel vostro Comune, il testo può essere copiato pari-pari, eliminando soltanto i riferimenti al Comune specifico.

Testo dell'ordinanza approvata dal Comune di Alessandria il 2 gennaio 2008.

Il testo è disponibile anche come allegato in pdf:
Scarica il testo dell'ordinanza in pdf

Ordinanza sull'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in spettacoli e altri intrattenimenti

Il Sindaco

Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

Visto art. 3 del D.P.R. 31.3.79 che attribuisce ai comuni funzione di vigilanza sull'osservazione di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

Visto l'art. 1 del R.D. n. 611 del 12.06.1913 sulla protezione degli animali;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27.7.1934;

Visti il T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18.6.1931), art. 70, il relativo Regolamento di esecuzione R.D. n. 635 del 6.5.1940, art. 129, e la Circ. 20.12.1999 n. 559;

Visto il D.P.R. n. 320 del 8.2.1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Visto il D.M. del 31.12.1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione", ratificata dalla L. n. 184 del 19.12.1975;

Vista la L. 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;

Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 29 del 5.11.90 "Animali selvatici ed esotici in cattività"-Vigilanza Veterinaria Permanente;

Vista la L. 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, come modificata dal D.L. n. 2 del 12.1.93, coordinato con legge di conversione n. 59 del 13.3.93;

Vista la L. n. 473 del 22/11/93 recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali (nuovo art. 726 del Codice Penale) che punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;

Visto il D.M. 19.4.1996 recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;

Visto il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 823 del C.C. che attribuisce all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico;

Visto l'art. 23 del Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali approvato con Delibera di C.C. n 131/530 del 25 Settembre 2006;

Visto l'art. 9 della L. Regionale 43/86 (Vigilanza sui circhi);

Sentito il Corpo di Polizia Municipale;

Su proposta dell'ufficio per il "welfare animale" del Comune di Alessandria;

Sentito il Servizio Veterinario dell'ASL di Alessandria;

Letta la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27.1.1978 a Bruxelles su iniziativa dell'Unesco;

ORDINA

1 E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.

2 Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi – aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie – nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:

Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 40 mq di posta individuale, almeno 15 gradi centigradi di temperatura ambiente, forniti di lettiera di paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotate di un adeguato drenaggio delle acque e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un area esterna delle dimensioni di almeno 500 metri quadrati fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq per ogni individuo in più. Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.

Grandi felini (leoni, tigri, leopardo, giaguaro): ricovero di almeno 20 mq per un esemplare, ampliato di 10 per individuo in più, con altezza minima di 2,5 m. Non più di 4 animali per gabbia, Possibilità di sottrarsi alla vista. Presenza di tavole ad altezze differenti e pali per lo sfregamento e per l'affilatura delle unghie.

Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale di almeno 100 mq per 1-4 esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco. Inoltre per giaguari e tigri la possibilità di sguazzare nell'acqua, per giaguari e leopardi la possibilità di arrampicarsi.

Si rammenta che il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, in quanto suoi potenziali nemici.

Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l'utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.

Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.

Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 mq da 2 capi in su.

1.Fatti salvi i divieti e fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Alessandria con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

1.1.Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;

1.2.Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 Legge 150/1992;

1.3.Assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;

1.4.Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.

2.in deroga al divieto di cui al precedente articolo 1) è consentita l'esposizione degli animali a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:

a)Documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;

b)Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;

c)Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura.

d)Dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria.

e)Planimetria con data e firma.

f)Piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.

DISPONE

che fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dal Servizio Veterinari, dal Corpo di Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario e del preposto ufficio per il Welfare Animale del Comune;

che nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo, sarà negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa;

che in caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta la domanda stessa, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell'art. 6 della 241/90. Per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge.

Alessandria 02/01/2008

Il Sindaco

Piercarlo Fabbio

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