Ordinanza di Alessandria su circhi con animali perde al TAR

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11/08/2013

Ma e' possibile redigere ordinanze piu' robuste, evitando gli errori commessi.

Risale a poche settimane fa una sentenza del TAR che purtroppo ha vanificato l'ordinanza del Comune di Alessandria che poneva delle forti restrizioni all'attendamento di circhi con animali.

Tale ordinanza era la n. 356 del 24 maggio 2011 sull'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche (Scarica il testo dell'ordinanza)

E' stata annullata dal TAR del Piemonte in una sentenza del 27 giugno 2013 che ha in parte accolto il ricorso proposto da un circo (solo in parte, perché il ricorso chiedeva anche l'annullamento del Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali del 2006, richiesta non accolta).

Da quanto abbiamo potuto desumere dal contenuto della sentenza, l'ordinanza impugnata conteneva in particolare un articolo che l'ha resa attaccabile, l'art. 1: "E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.".

Tale articolo, però, è del tutto inutile, per quanto riguarda l'aspetto circhi, perché viene subito contraddetto dall'articolo 2, che recita:

Art. 2: "[...] è consentito l'attendamento ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle specie [...]: Zebra, Camelidi, Bisonti, Bufali, Struzzo, ecc.". Vengono invece vietate tutte le altre specie: Primati, Delfini, Lupi, Orsi, Grandi Felini, Foche, Elefanti, Rinoceronti, Ippopotami, Giraffe, Rapaci (riferite come "specie escluse").

Questa limitazione recepisce le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES del 19 aprile 2006 (Scarica il regolamento CITES del 2006) in merito alla detenzione di specie "il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile". In questo regolamento CITES si raccomanda infatti di non utilizzare le sopra citate specie nei circhi itineranti.

Il problema è che la sentenza pare si sia fermata a considerare l'art. 1 ritenuto in contrasto con la Legge n. 337 del 1968 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" che riconosce la "funzione sociale" dei circhi, ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo.

Ma tale articolo è del tutto fuorviante, perché di fatto l'ordinanza comunale non vieta affatto i circhi. Da non esperti in materia giuridica, ci vien fatto di pensare che se quell'inutile articolo non ci fosse stato, la sentenze del TAR sarebbe stata diversa.

Per quanto riguarda l'art. 2, la sentenza ritiene ingiustificata l'esclusione di alcune specie ("specie escluse"), ma fa erroneamente riferimento alle Linee Guida della Commissione CITES più vecchie, quelle del 2000, che stabiliscono l'astratta possibilità per i circhi di detenere e organizzare spettacoli con animali di specie selvatica o esotica, ammettendo l'attendamento per alcune specie come: Elefanti, Grandi Felini, Orsi (escluso polare), Camelidi, Zebre, Scimmie, Rinoceronti, Ippopotami, Giraffe, Foche. Stranamente, il TAR non fa invece riferimento alle Linee Guida CITES più aggiornate, quelle del 2006, che sono quelle che l'ordinanza di Alessandria recepisce e in cui si raccomanda che in futuro non vengano più detenute proprio le sopracitate "specie escluse".

Sempre da profani, quel che riteniamo è che ci siano stati errori e incomprensioni che hanno portato all'annullamento dell'ordinanza del Comune di Alessandria:

- l'aver indicato nell'articolo 1 dell'ordinanza un divieto assoluto che invece non esiste;

- l'aver indicato nell'ordinanza sia le norme CITES del 2000 che quelle del 2006 e non aver detto esplicitamente che le "specie escluse" erano quelle indicate nel regolamento CITES del 2006;

- da parte del TAR, aver preso in considerazione un regolamento CITES obsoleto, e non aver considerato quello del 2006, che pure l'ordinanza citava.

La sentenza del TAR non ha invece riguardato il "Regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri" del 11 marzo 2009 (scarica un estratto del regolamento).

L'importanza di questo Regolamento, tuttora vigente, consiste soprattutto nel limitare l'attendamento a qualunque circo sul territorio comunale in un periodo limitato dal 1 novembre al 10 gennaio di ogni anno e nel non concedere più di un permesso all'anno. Inoltre viene data la precedenza ai circhi senza animali che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre per attendare l'anno seguente. Di fatto, quindi, se un circo senza animali facesse richiesta di attendamento, avrebbe la precedenza su tutti quelli con animali e potrebbe attendarsi solo lui per quell'anno.

Cosa si può fare a livello comunale

Riteniamo che sia ancora possibile redigere un'ordinanza comunale contro i circhi con animali che possa reggere di fronte al TAR, evitando gli errori sopra menzionati.

In sostanza, si tratta di:

- prendere a modello l'ordinanza del Comune di Alessandria del 2011;

- modificare l'articolo 1 in qualcosa di simile a: "E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico, tranne per i circhi e le mostre zoologiche itineranti", consultandosi comunque con l'avvocatura del Comune.

- NON citare mai il regolamento CITES del 2000 ma solo quello del 2006, e in tutti i punti in cui si cita il regolamento, specificare anche la sua data; dove si citano le specie escluse, specificare che sono quelle citate dal regolamento CITES del 2006;

- aggiungere la limitazione di un solo circo l'anno, in un limitato periodo temporale, e con i circhi senza animali che hanno comunque sempre la precedenza su quelli con animali (scarica l'estratto del regolamento di Alessandria relativo a questo particolare aspetto).

Così facendo si dovrebbero avere buone speranze di ottenere un'ordinanza funzionante.

Conclusioni

Purtroppo, questa notizia ci dimostra ancora una volta come sia difficile agire a livello locale, quando esiste una legge nazionale obsoleta che promuove i circhi con sfruttamento di animali.

Tale legge non rispecchia più la mutata sensibilità dei giorni nostri, bene espressa anche dai regolamenti e dalle ordinanze di moltissimi Comuni lungo tutta la penisola. I Comuni che sono contrari ai circhi con animali dovrebbero fare rete insieme a chiedere al Parlamento e Governo di fare avanzare le Proposte di Legge per la dismissione dell'uso degli animali da parte dei circhi e per il sostegno ai circhi senza animali.

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