Non si può dire "vivisettore"? Certo che sì!

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08/08/2016

Alcuni giornali stanno diffondendo notizie inesatte sui contenuti della sentenza appena pubblicata sul caso della campagna antivivisezionista NoRBM, sostenendo assurdità come la non possibilità di usare il termine "vivisezione" o di dare un giudizio morale negativo su chi la compie, pena il poter essere condannati per diffamazione.

Questo articolo vuole dunque fare chiarezza (per quanto sia possibile, vista la complessità della vicenda legale e le particolarità di ogni singolo caso) e invitare chi si sta impegnando contro la vivisezione a continuare la battaglia come prima e più di prima, senza timori infondati.

La causa di cui parliamo è una causa civile per risarcimento danni da diffamazione e lesione all'immagine intentata circa 12 anni fa dall'azienda RBM, che si trova vicino ad Ivrea (Torino) e che nei suoi laboratori compie esperimenti su animali - vivisezione -, contro la persona responsabile legale del sito della campagna NoRBM.

Questo testo, per le parti giuridiche, è stato sottoposto ai legali dello Studio Fenoglio-Callegari di Torino, che hanno seguito la causa fin dall'inizio e che ringraziamo per l'impegno profuso.

L'uso del termine "vivisezione" è lecito

Nella sentenza, la Cassazione si dichiara d'accordo con la Corte d'Appello sul fatto che i termini vivisezione, vivisettori, vivisezionisti abbiano assunto nell'uso corrente un'accezione più ampia che non ne limita il riferimento alla "dissezione anatomica di animali vivi", ma li riferisce alla sperimentazione animale in genere.

Quindi questi termini, come già noto, si possono tranquillamente usare quando si parla di esperimenti su animali.

La Corte d'Appello ha reputato che, nei testi esaminati, nel complesso dei loro contenuti, tali termini connotassero negativamente dal punto di vista etico l'attività di sperimentazione: certo che la connotano negativamente, parliamo di un sito di critica alla vivisezione, l'avrebbero connotata negativamente anche se fossero stati usati solo i termini esperimenti su animali, sperimentazione animale, ecc.

D'altra parte, confermando un principio generale in tema di equilibrio tra il diritto di critica e la tutela dei diritti dei soggetti criticati, la Cassazione afferma che le valutazioni etiche negative e anche l'offesa che tali valutazioni arrecano sono ammissibili (e in qualche modo implicite) quando si critica. Si legge infatti nella sentenza: "Nemmeno si intende sostenere che l'espressione della critica non possa comportare valutazioni negative circa le qualità morali o le capacità professionali del destinatario. Anzi, l'operatività della critica come scriminante presuppone l'offesa".

Di fatto, la Corte d'Appello prima e la Cassazione poi non affermano che non si possa usare il termine vivisezione o che non si possa criticare e condannare da un punto di vista etico chi la pratica, anzi, affermano il contrario: quindi, chi si occupa di iniziative antivivisezioniste può continuare a farlo senza patemi d'animo. Non è questo il motivo per cui è stata emessa una condanna nel caso specifico del sito della campagna NoRBM.

Perché un giudizio di diffamazione?

Prima di tutto occorre porsi una domanda: se il contenuto del sito della campagna è così grave per la reputazione della RBM e dei suoi dipendenti, perché tale sito non è mai stato oscurato, né vi è mai stata una condanna a rimuoverne i contenuti?

Questo dà un po' da pensare, ma non è stato oggetto del giudizio.

La sentenza ha reputato che complessivamente le critiche rivolte all'attività della RBM abbiano esorbitato i limiti della "continenza e della congruità", giungendo a tradursi in offese immotivate. Il nodo centrale, analizzato già dalla sentenza della Corte d'Appello, cui si è conformata la Cassazione, non potendo nuovamente sviluppare un giudizio sul merito e sui fatti concreti, sono proprio il contesto ed i contenuti complessivi, sottolineando che la critica deve sempre esplicitare le ragioni di contestazione per non scivolare nella mera offesa.

Quello che viene contestato nella sentenza, in particolare, sono i termini "tortura e morte per gli animali" e altre non specificate "modalità espressive utilizzate" che sono ritenute "inaccettabili" in quanto "gratuitamente offensive", giudizio questo che lascia perplessi, dato che non si è mai voluto creare un sito di insulti (non ce ne sono mai stati sul sito) ma solo un momento di confronto sui giudizi fortemente negativi per le attività dei vivisettori che causavano sofferenza estrema e morte agli animali.

Tra i fatti imputati alla persona responsabile legale del sito vi è un volantino presente sul sito, nel quale si invitavano le persone a "diventare la coscienza dei vivisettori": la Corte d'Appello lo ha interpretato come se fosse stato propagandato e organizzato "un attacco per vie dirette e indirette alla RBM e alle persone dei suoi dipendenti". Il messaggio del volantino non è stato compreso per quello che in effetti era: in quel volantino, l'invito a essere la coscienza dei vivisettori era semplicemente un invito a partecipare ai presidi che a quel tempo si tenevano davanti alla RBM ogni settimana, presidi del tutto legali e autorizzati, tant'è vero che erano sempre presenti le forze dell'ordine.

Nel volantino si diceva infatti: "Venite con noi ai picchettaggi contro la RBM!" e si invitava ad unirsi a questa forma di protesta e a diventare così "la coscienza dei vivisettori" con le precise parole "saremo noi, la loro coscienza". Quindi "l'attacco alla RBM" non era altro che l'invito alla partecipazione a presidi autorizzati, che sono stati tenuti per un paio d'anni e poi non più perché sono stati vietati e la campagna è stata chiusa di conseguenza.

Quello che la sentenza sostiene, è che nel caso del sito della campagna la critica abbia superato "i confini della continenza", conclusione a cui i giudici sono giunti senza che si possa comprendere dove tali confini siano stati superati, e che si ritiene immotivata e restrittiva del diritto di critica.

E' stato altresì contestato al sito il fatto che la critica di NoRBM non fosse rivolta alle opinioni e ai comportamenti altrui ma "ad hominem, cioè direttamente al soggetto che di quelle opinioni e di quei comportamenti sia autore". In realtà la critica voleva rivolgersi a precisi soggetti - i dipendenti della RBM - in forma di presidi davanti alla loro azienda, dato che la campagna aveva come target l'azienda stessa, così come altre campagne hanno avuto come target altre aziende. Essendo tali presidi tutti AUTORIZZATI dalle forze dell'ordine, tale critica "ad hominem" era dunque lecita, altrimenti non sarebbero stati autorizzati.

Ciò che probabilmente ha influito sulla decisione soprattutto nel primo grado di giudizio è, di fatto, tutto quanto è successo nel periodo in cui la campagna NoRBM era attiva, anche quello che non aveva nulla a che fare con gli organizzatori della campagna stessa, le persone che hanno partecipato per due anni e che ci han messo i nomi e la faccia. Fatti che meno ancora avevano a che fare con il sito della campagna, oggetto della causa legale. Tuttavia, gli inviti alla partecipazione alla campagna, del tutto legale, sono stati mescolati con i risultati di alcune azioni illegali compiute in modo anonimo all'esterno della campagna, e quindi il giudizio sull'"aggressività" e sullo "stimolare la contrapposizione" presenti nelle sentenze è con ogni probabilità scaturito da tali accadimenti.

Questo però non lo riteniamo giusto, perché il giudizio doveva essere solo sul contenuto della campagna, non su quanto successo senza che i promotori della campagna avessero "colpe".

Oltretutto, chi ha seguito la vicenda oltre 10 anni fa ricorderà che era stata condotta una enorme operazione di polizia per un anno intero contro i partecipanti alla campagna e svariate altre persone che in qualche modo portavano avanti iniziative contro la vivisezione, al fine di trovare i responsabili delle azioni illegali contro alcuni dipendenti della RBM. Tutta la causa penale è stata poi archiviata, perché non è stata accertata alcuna responsabilità in capo alle persone indagate, né sono mai stati trovati i responsabili di tali azioni: questa è una dimostrazione non da poco sull'estraneità a quei fatti da parte della campagna NoRBM e dei suoi promotori.

La questione dei dati personali dei vivisettori

In aggiunta a tutto questo, vi è la questione dei dati personali di alcuni dipendenti della RBM che sono stati pubblicati su un sito anonimo dopo diverso tempo che la campagna era attiva. Non è mai stato appurato chi fosse l'autore di tale sito, né nelle sentenze paiono essere stati adeguatamente considerati questi fatti basilari:

  • che il sito anonimo che conteneva i dati personali era un altro sito, pubblicato da non si sa chi;

  • se è vero che dal sito della campagna NoRBM era stato posto un link al sito anonimo, è anche vero che questo era uno dei tanti link presenti verso quel sito su svariati siti e forum in quel periodo; infatti la notizia dell'esistenza del sito anonimo era stata veicolata via mail a molti attivisti, mailing list, era apparso su vari siti e forum, quindi il link dal sito NoRBM era solo uno dei tanti esistenti;

  • il link sul sito della campagna è stato lasciato solo per pochi giorni, poi è stato rimosso;

  • il sito della campagna era pochissimo visitato, quindi il numero di persone che hanno visitato il sito anonimo attraverso il link del sito ufficiale della campagna è stato sicuramente molto esiguo, rispetto a tutti gli altri link presenti su svariate pagine, che sono stati lasciati per molto più tempo.

Quindi un rapporto di causa-effetto del tipo "solo o soprattutto grazie al link dal sito della campagna a quello anonimo, il sito anonimo è stato visitato e i suoi contenuti diffusi" è ben lungi dall'essersi verificato.

Nonostante tali circostanze, le sentenze hanno concluso che il sito della campagna fosse da "incolpare" lo stesso, semplicemente per una ritenuta, ma non così certa, "sostanziale sovrapposizione dei due siti internet quanto ai messaggi risultanti dalla combinazione dei contenuti dell'uno e dell'altro".

A questo punto, se in un sito anonimo vi sono contenuti illeciti, e 20 altri siti che si occupano di quel tema pubblicano un link a quello illecito, allora si potrebbe scegliere uno di quei 20 e dargli la colpa di aver diffuso i contenuti illeciti e punire il suo responsabile come se avesse egli stesso pubblicato il sito anonimo. Dove sta la logica in tutto questo? Pubblicare un link non può equivalere a pubblicare il sito linkato, specie se sono in tanti a farlo.

Per concludere: continuate a diffondere l'informazione antivivisezionista, sia scientifica che etica!

L'invito a tutti è di non dar retta a quanto viene riportato erroneamente su alcuni giornali e siti pro-vivisezione:

  • le parole "vivisezione", "vivisettori" si possono usare, e l'hanno confermato sia la Corte d'Appello che la Cassazione;

  • la critica morale/etica si può fare senza timori, motivandola ed evitando l'insulto personale (regola che molto raramente seguono invece i difensori della vivisezione nei loro interventi sui social network);

  • la critica scientifica si può ovviamente fare, motivandola come viene sempre fatto, con spiegazioni ed esempi;

  • è anzi importante continuare, ancora più di prima, a informare su cosa sia davvero la vivisezione in termini di sofferenza per gli animali: ci sono articoli sulle riviste scientifiche e protocolli degli esperimenti che descrivono le procedure sugli animali, e non servono commenti perché il lettore si renda conto dell'agonia cui gli animali sono sottoposti.

Quanto successo per il caso NoRBM è molto particolare, quasi unico, una concomitanza di fatti che ha purtroppo portato a un giudizio verso l'unico target in vista e noto, che ha dovuto "espiare" per tutti gli accadimenti non sotto il suo controllo. Ma non per questo bisogna aver timore di portare avanti la battaglia antivivisezionista: fare attenzione a quel che si scrive sì, fermarsi perché intimoriti, proprio no.

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