FAQ Legali

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Testo redatto il 12-6-2004.

Intendiamo qui dare risposta ad alcune delle domande più o meno frequenti che si può porre un attivista per gli animali che intenda portare avanti attività di protesta e informazione.

Le domande che abbiamo raccolto ci sono state proposte da più fonti, e la risposta qui riportata viene da alcuni avvocati che lavorano in uno studio legale di Torino, e che vogliamo ringraziare per la disponibilità e professionalità.

Per quanto riguarda le domande più "estreme", sono qui pubblicate, assieme alla risposta, non certo per invitare a seguire comportamenti del genere ma semplicemente a titolo informativo, in modo che ciascuno si possa rendere conto della gravità di fronte alla legge di detti comportamenti.

Introduzione

Prima di passare alle domande vere e proprie, è bene fornire alcune notizie introduttive

Procedimento penale = procedimento finalizzato all'accertamento di reati che parte a seguito di una denuncia o una querela.

Denuncia e Querela (così come anche Esposto) sono notizie di reato, cioè comunicazione all'autorità giudiziaria del fatto che si sospetta che sia stato commesso un reato.

Denuncia: procedimento penale procedibile d'ufficio, senza che lo richieda la parte lesa.

Querela: richiesta che la parte lesa fa all'autorità giudiziare al fine di far iniziare un procedimento penale. Se c'è un reato procedibile solo per querela, non parte un procedimento penale finché la parte lesa non lo richiede.

Esposto: è una segnalazione che può essere anche molto generica o contenere riferimenti precisi su commissione di reati da parte di ignoti o di persone note. Quando non si ha la certezza che un dato reato sia stato commesso si fa un esposto e non una denuncia o querela. Se si fa denuncia o querela e l'accusa risulta falsa, e si accerta che il querelante lo sapeva, questi commette il reato di calunnia, che è procedibile d'ufficio.

Chiunque può fare una denuncia o una querela. Poi ci sarà un magistrato che valuterà se è fondata oppure no. Se non è fondata viene richiesta l'archiviazione.

I "reati" si dividono in "delitti" - e sono i più gravi - e "contravvenzioni" - e sono i meno gravi. Le contravvenzioni sono oblazionabili, cioè si può pagare un'ammenda per estinguere il reato, ma questo solo se esse prevedono la sola ammenda oppure prevedono l'alternativa "carcere o ammenda", mentre se prevedono entrambi non sono oblazionabili.

Processo = la fase del procedimento penale in cui il giudice accerta se il reato è stato commesso o meno. Segue la fase delle indagini preliminari.

Indagini = è possibile essere sottoposti a indagini senza che se ne sappia nulla, cioè senza che si sappia che c'è stata una querela o denuncia contro di noi.

Informazione di garanzia = avviso verso la persona sottoposta a indagini che questa è stata accusata di un reato. Si riceve questo avviso solo se e quando vengono compiuti alcuni atti per il quali è prevista la possibilità di essere assistiti da un difensore, come ad esempio una perquisizione o un arresto. Se non ci sono questi atti, l'indagato viene a conoscenza di esserlo solo alla fine delle indagini preliminari: in quel momento gli viene notificato un provvedimento di conclusione delle indagini, che contiene l'ipotesi di reato, luogo e data del reato presunto. È anche indicata la data o di una udienza preliminare o direttamente del processo.

Perquisizioni: le forze dell'ordine hanno sempre il diritto di eseguire una perquisizione, sia con mandato di un magistrato, sia senza, perchè ad esempio per cercare armi non serve il mandato. Devono solo mostrare il tesserino di riconoscimento. La persona sottoposta a perquisizione ha la facoltà di chiamare il suo avvocato, che può assistere. Questo è sempre consigliabile, perchè così ci si assicura che le cose vengano fatte in regola e non ci siano eventuali soprusi. La perquisizione inizia comunque subito, non si aspetta l'arrivo dell'avvocato, qualora questi fosse chiamato.

Verità: il testimone è sempre tenuto a dire la verità. Mentire per lui è reato, e se viene scoperto a mentire, è perseguibile d'ufficio. L'imputato è comunque tenuto a dire la verità ma se mente NON commette un reato, perchè nessuno può essere costretto a testimoniare contro se stesso.

Richiesta danni: oltre alla sanzione penale (carcere e/o ammenda), la parte lesa può anche chiedere il risarcimento danni in sede civile, quindi, in base alla decisione del giudice, in taluni casi si potrebbe dover pagare una somma aggiuntiva non come multa, ma direttamente alla parte lesa.

Domande:

  1. Se eseguo un volantinaggio per strada senza avvisare la questura a cosa vado incontro?

  2. Se effettuo un presidio contro qualcuno senza avvisare la questura e l’obiettivo della protesta chiama la polizia, cosa rischio?

  3. Se come singolo e non come associazione, avviso la questura di un presidio, e durante il presidio un’altra persona compie azioni perseguibili penalmente, la responsabilità è della singola persona, e non di chi ha organizzato il presidio, è vero?

  4. Posso fare un semplice presidio con cartelli e volantini davanti all’abitazione di una persona (un vivisettore, o altro sfruttatore di animali) se lo faccio a cosa vado incontro?

  5. Se attacco uno striscione con scritto "annullato" sopra i manifesti del circo, o altre cose analoghe, e mi scoprono mentre li sto attaccando, a cosa vado incontro?

  6. Se durante un presidio si scavalcano i cancelli, cosa rischio?

  7. Se facciamo un blitz dentro a un ufficio con manifesti e megafono cosa rischiamo?

  8. Se grido "assassino" o "boia" o altre espressioni offensive al megafono cosa rischio?

  9. Se foro le gomme dell’auto di un vivisettore, cosa rischio? E se la incendio?

  10. Se mi scoprono mentre faccio telefonate anonime di disturbo, cosa rischio?

  11. Se lancio una molotov contro la vetrina di un macellaio, cosa rischio? E se lo faccio contro la sua abitazione?

  12. Se disturbo un cacciatore mentre è a caccia, cosa rischio?

  13. Se libero animali da pelliccia o da laboratorio, cosa rischio ?

  14. Se rompo l’attrezzatura di tortura cosa rischio?

  15. Se entro in un laboratorio e porto via la documentazione, la fotocopio e poi la riconsegno autodenunciandomi, cosa rischio e se faccio lo stesso con gli animali?

  16. Se mando un messaggio offensivo dal mio indirizzo e-mail, cosa rischio? E se è di minacce?

  17. Se mando un’email di protesta, non offensiva e non minacciosa, dall’email del mio posto di lavoro, rischio di essere licenziato?

  18. Se mando centinaia o migliaia di mail di protesta (non offensive e non minacciose) da uno stesso indirizzo mail, cosa rischio?

  19. Partecipare un net-strike (visitando più volte lo stesso sito in poco tempo, anche con l’ausilio di programmi informatici, allo scopo dimandare il sito fuori uso) é illegale? Se sì cosa rischio?

  20. Se mi portano in questura per accertamenti quali sono i miei diritti? Ho il diritto di non parlare come nei film americani? Ho il diritto di chiamare un avvocato?

  21. In quali casi possono arrestarmi sul posto e quali sono in tale ipotesi i miei diritti?

  22. Se su un sito a nome mio pubblico comunicati di altri, citando la fonte, sono responsabile di eventuali contenuti diffamatori del comunicato?

Risposte

  1. Se eseguo un volantinaggio per strada senza avvisare la questura a cosa vado incontro?

    L’art.663 c.p. che puniva tra l’altro "la distribuzione in luogo pubblico o aperto al pubblico di scritti o disegni, senza aver ottenuto l’autorizzazione prevista dalla legge" con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309, non può più ritenersi in vigore con riferimento ai volantini (ciò in virtù della dichiarazione di incostituzionalità dell’art.113 t.u.l.p.s., norma cui il 633 faceva implicito richiamo "autorizzazione richiesta dalla legge"). Deve pertanto concludersi nel senso della non necessità di avviso all’autorità per la distribuzione di volantini.

    Può essere utile precisare che anche i volantini rientrano nella categoria degli "stampati" ragione per la quale sui medesimi dovranno essere indicate luogo e data di pubblicazione, nonché "nome e domicilio dello stampatore"
    Poi nella realtà, è sufficiente che il volantino non sia anonimo, cioè riporti un recapito, anche web e/o email, non l'indirizzo di casa.

    Una particolare attenzione deve essere riservata ad evitare che il volantino contenga espressioni offensive dell’altrui reputazione, ove ciò avvenisse si configurerebbe infatti il reato di diffamazione aggravata.

     

  2. Se effettuo un presidio contro qualcuno senza avvisare la questura e l’obiettivo della protesta chiama la polizia, cosa rischio?

    Il presidio, come del resto il corteo, costituiscono delle "riunioni", ovvero dei raggruppamenti di persone che si riuniscono previo accordo, a seguito di invito e comunque con unità di intenti; nella generalità dei casi sia il presidio che il corteo vengono tenuti su pubbliche vie o piazze.

    Ai sensi dell’art.17 cost. per le riunioni in luogo privato o aperto al pubblico non è richiesto preavviso; al contrario deve essere dato preavviso al questore nel caso di riunioni in luogo pubblico e quindi anche nel caso del presidio oggetto della domanda.

    L’avviso deve essere presentato per iscritto al questore in carta libera e deve indicare: giorno, luogo, ora, oggetto della riunione, generalità di coloro che prenderanno la parola, generalità e firma dei promotori e deve essere effettuato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con l’avviso può essere richiesto il consenso scritto per l’occupazione temporanea del luogo.

    Nel caso in cui si ometta di dare il preavviso sia i promotori che coloro che prendono la parola (consapevoli del mancato preavviso) sono passibili di arresto fino a sei mesi e ammenda da euro 103,30 a 413,17.

    Pare utile precisare che ove nel corso del presidio non ci si limiti ad esternare il proprio pensiero, ma si usino espressioni offensive della reputazione di una o più persone o comunque si arrechi molestia o disturbo, si potrà essere incriminati per il reato di diffamazione (a seguito di querela della persona offesa) o per "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" (art. 659 c.p.) o molestie (art. 660 c.p.). In tali ultimi due casi – trattandosi di illeciti contravvenzionali – anche ove non vi sia querela da parte della persona offesa.

    Ove vengano posti in essere i comportamenti di cui sopra la riunione potrà essere sciolta e considerata "radunata sediziosa" la partecipazione alla quale è punibile – se il reato è commesso da dieci o più persone – con l’arresto fino a un anno (art. 655 c. p. – norma che però prevede la non punibilità di chi "prima dell’ingiunzione dell’autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata").

    Qualora poi l’attività dei partecipanti al presidio si estenda a compiere atti tesi mediante "violenza o minaccia" a "costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa" (ad esempio impedire a qualcuno di uscire di casa) sarà ipotizzabile la violenza privata, reato procedibile d’ufficio che prevede la reclusione fino a quattro anni (art. 610 c.p.).

     

  3. Se come singolo e non come associazione, avviso la questura di un presidio, e durante il presidio un’altra persona compie azioni perseguibili penalmente, la responsabilità è della singola persona, e non di chi ha organizzato il presidio, è vero?

    In linea di massima è vero, in quanto una dei principi fondamentali del diritto penale è quello della carattere personale della responsabilità penale (cioè può essere ritenuto responsabile di un reato solo chi lo ha commesso materialmente con coscienza e volontà). Occorre però tenere conto che esiste altresì il principio per il quale è perseguibile penalmente non solo la condotta di chi, per così dire, commette il reato "in prima persona", ma anche quella di chi partecipa alla commissione del reato; secondo gli studiosi di diritto penale ciò avviene allorché in qualsiasi modo si apporta un "contributo causale" alla commissione del reato. Come è agevole intuire l’individuazione dei soggetti che concorrono nel reato può quindi variare a seconda dell’estensione più o meno ampia che si attribuisce a tale ultimo concetto; occorre poi tenere presente che un contributo causale alla commissione del reato può essere fornito, non solo sul piano materiale, ma anche su quello meramente psicologico (cosiddetto "concorso morale"). Per scendere sul piano pratico, in tema di manifestazioni occorre ricordare come vi sia un orientamento giurisprudenziale particolarmente severo (ed in quanto tale non sempre seguito dai magistrati) secondo il quale anche la semplice presenza accanto a chi sta commettendo un reato, ove rafforzi il proposito del soggetto che agisce materialmente, può essere considerata una forma di partecipazione al reato.

    Proprio in virtù di quanto sopra detto risulta agevole intuire che in ipotesi di commissione di reati nel corso di manifestazioni anche solo da parte di singoli sia elevato il rischio che possano essere individuati come responsabili – magari solo a titolo di concorso morale – coloro i cui nominativi sono conosciuti dall’autorità in quanto organizzatori.

     

  4. Posso fare un semplice presidio con cartelli e volantini davanti all’abitazione di una persona (un vivisettore, o altro sfruttatore di animali) se lo faccio a cosa vado incontro?

    Ovviamente la risposta è positiva, nel caso in cui a seguito dell’avviso alla questura, il presidio non venga vietato (può esserlo – secondo quanto prevede l’art. 17 della costituzione "per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica").

    L’effettuazione di un presidio senza il preventivo preavviso costituisce reato contravvenzionale (v.si parag. 2 risposta alla domanda 2).

    Il presidio può essere sciolto ove avvengano "manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell’autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini o vengano commessi delitti" (art. 20 t.u.l.p.s.).

    Si tengano altresì presenti le avvertenze di cui al quinto paragrafo della risposta alla domanda n. 2 (possibile commissione dei reati di diffamazione e/o molestie – disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone).

  5. Se attacco uno striscione con scritto "annullato" sopra i manifesti del circo, o altre cose analoghe, e mi scoprono mentre li sto attaccando, a cosa vado incontro?

    Pare doversi concludere che sussita unicamente l’illecito amministrativo previsto dall’art. 664, secondo comma codice penale; ciò dicasi però ove l’"annullamento"venga effettuato su manifesti affissi "nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorità" come recita la norma sopra citata (da euro 77 a 464).

    Residua quindi il problema di chiarire se, in ipotesi di affissione abusiva da parte del circo, una condotta quale quella indicata nella domanda possa dare origine ad una responsabilità penale o amministrativa ed eventualmente a quale titolo.

    Si potrebbe ritenere che proprio perché non ricorre l’estremo dell’affissione (da parte del circo) "nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorità" non sia invocabile la norma sopra citata per la punizione del responsabile. In mera linea di principio potrebbe però essere applicata, anche al fine di sanzionare chi "annulla" il manifesto apposto abusivamente, la norma che punisce l’affissione abusiva (art.17 bis t.u.l.p.s. – sanzione amministrativa da euro 51 a 309). Evidente però come in tal modo si perverrebbe alla conclusione illogica secondo cui la medesima condotta materiale (deterioramento di affissioni) verrebbe punita più gravemente se effettuata su affissioni abusive piuttosto che su affissioni regolari.

     

  6. Se durante un presidio si scavalcano i cancelli, cosa rischio?

    Data la genericità della domanda sembra utile indicare le varie norme penali che possono venire in considerazione: art.508 c.p. Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali che, tra l’altro, sanziona il comportamento di chi "col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l’altrui azienda agricola o industriale" (reclusione fino a tre anni e multa non inferiore a euro 103 – pena raddoppiata per i capi, promotori e organizzatori ex art. 511 c.p. procedibilità d’ufficio).

    art.633 c.p. Invasione di terreni o edifici che punisce, tra l’altro, "chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli (reclusione fino a due anni o multa da euro 103 a 1032 – procedibilità a querela. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui almeno una palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi).

    art. 634 c.p. Turbativa violenta del possesso di cose immobili che sanziona chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili (reclusione fino a due anni e multa da euro 103 a 309- procedibilità d’ufficio) il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

     

  7. Se facciamo un blitz dentro a un ufficio con manifesti e megafono cosa rischiamo?

    Anche per rispondere a tale domanda crediamo che basti un rinvio a quanto detto in merito alla domanda n. 6 con la precisazione che se si tratta di locali in cui si svolge un "ufficio o servizio pubblico o servizio di pubblica necessità (ad es. scuola, università, ospedale, ecc. ) può essere contestato il relativo reato (art.340 c.p.) che prevede pene della reclusione fino a un anno e da uno a cinque anni per i capi, promotori e organizzatori.

     

  8. Se grido "assassino" o "boia" o altre espressioni offensive al megafono cosa rischio?

    Pronunciare espressioni offensive nei confronti di una o più persone può esporre a responsabilità ai sensi di due norme del codice penale:

    ingiuria (art.594 c.p.) se l’offesa è rivolta a persona presente (reclusione fino a sei mesi o multa fino a 516 euro, reclusione fino ad un anno o multa fino a 1.032 euro se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, in entrambe le ipotesi procedibilità a querela, pene aumentate se il fatto è commesso in presenza di più persone).
    Non esiste più il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, però una ingiuria verso un poliziotto è comunque un reato come lo è verso qualunque altro cittadino.

    Diffamazione (art.595 c.p.) qualora comunicando con più persone si offenda l’altrui reputazione (reclusione fino a un anno o multa fino a 1.032 euro, anche in questa ipotesi le pene sono aumentate se l’offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, o – a differenza dell’ingiuria – se il fatto viene commesso con determinati mezzi: stampa, atto pubblico o altro mezzo di pubblicità, in ogni caso procedibilità a querela). Da notare che non è importante la veridicità o meno dell'espressione diffamante: se si dice "ladro" a una persona che effettivamente in qualche momento del suo passato ha commesso un furto, il reato di diffamazione permane.

    Se invece le parole diffamatorie o offensive sono gridate davanti a una struttura (fabbrica, azienda) e quindi non dirette a una specifica persona, difficilmente una querela per diffamazione può procedere nel suo iter. Diverso è il caso in cui durante una manifestazione una persona passi vicino ai manifestanti e questi gridino direttamente a lei "assassino, boia", ecc.

    Nel caso in cui c'è una fila di macchine in uscita dalla struttura, o una singola macchina , e si urlino le stesse parole, allora è più probabilmente configurabile il reato di ingiuria, perchè le persone ingiuriate sono quelle lì presenti, ma in quel caso è comunque difficile provare CHI dei manifestanti ha detto a QUALE di queste persone una parola che può essere considerata un'ingiuria.

    Si tratta di reati procedibili a querela, quindi solo la persona offesa può querelare, non può la polizia, se sente un'ingiuria, procedere d'ufficio.

    Per ciò che riguarda l’utilizzo del megafono occorre distinguere: nel caso della diffamazione sicuramente esso varrebbe a far ritenere esistente la specifica circostanza aggravante del mezzo di pubblicità, per l’ingiuria si potrebbe avere aumento di pena nell’ipotesi in cui la particolare diffusività connessa all’utilizzo dello strumento possa in concreto far ritenere integrato l’estremo della commissione del reato alla "presenza di più persone".

  9. Se foro le gomme dell’auto di un vivisettore, cosa rischio? E se la incendio?

    Forare le gomme di un'auto (chiunque ne sia proprietario) integra il reato di danneggiamento previsto dall’art.635 del codice penale. Si tratta di un reato contro il patrimonio e la disposizione punisce sia la condotta di distruzione che il deterioramento della cosa altrui.

    Il fatto, pur trattandosi di un delitto, è considerato di non particolare gravità dal codice penale tanto è vero che la pena prevista è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 309 euro.

    La pena però aumenta nel caso in cui ricorrano talune circostanze aggravanti, quali ad esempio:

    danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia; l’aggravante ricorre solo nel caso in cui la violenza o la minaccia siano contestuali alla condotta di danneggiamento, perché in caso contrario si avranno due reati autonomi (minaccia, percosse, lesioni da un lato, danneggiamento semplice dall’altro).

    danneggiamento commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede. Tale aggravante ricorre, tra l’altro, proprio nel caso di reato commesso sulle vettura parcheggiata sulle pubbliche strade, in quanto bene per necessità lasciato incustodito in luogo pubblico (una strada o un parcheggio), confidando nel fatto che nessuno la danneggi.

    Se il reato è aggravato la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d’ufficio, il che vuol dire che il procedimento potrebbe nascere e giungere alla condanna indipendentemente dall’esistenza di una querela (cioè espressa istanza di punizione) del proprietario della cosa danneggiata.

     

    Incendiare un auto, se tale fatto è provocato non con l’intento di generare un incendio di vaste proporzioni, ma unicamente con quello di danneggiare il bene, integra il reato di "danneggiamento seguito da incendio" previsto e punito dall’art.424 c.p. Tale reato è punito più gravemente del danneggiamento semplice per il pericolo che esso rappresenta per l’incolumità pubblica. Se alla condotta segue un vero e proprio incendio (inteso come propagazione del fuoco di ampie dimensioni) la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e otto mesi. Se l’incendio non si verifica, ma ne sorge soltanto il pericolo, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

     

    In ogni caso vi è la possibilità che il danneggiato richieda ed ottenga, in sede civile o penale, la condanna al risarcimento del danno.

     

  10. Se mi scoprono mentre faccio telefonate anonime di disturbo, cosa rischio?

    Ove le telefonate di disturbo non integrino per il loro contenuto delitti quali ad esempio l’ingiuria o la minaccia, esse potrebbero integrare il reato di molestia o disturbo alle persone previsto e punito dall’art.660 c.p. Si tratta di una contravvenzione punita con l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a 516 euro (reato che, ove non ricorra il caso di recidiva, è possibile estinguere mediante pagamento di oblazione di euro 233). Ove si abbia il sospetto di commissione del reato è possibile che l’autorità giudiziaria disponga intercettazioni telefoniche.

     

  11. Se lancio una molotov contro la vetrina di un macellaio, cosa rischio? E se lo faccio contro la sua abitazione?

    Se la condotta venisse posta in essere in un momento in cui all’interno o comunque in prossimità dell’esercizio o dell’abitazione vi sono delle persone (anche solo il titolare) si creerebbe inevitabilmente un rischio per l’incolumità delle stesse e non si potrebbe escludere la configurabilità dei reati di tentato omicidio o quantomeno di tentate lesioni dolose, salvo poi che non si verifichi veramente la morte o la lesione.

    Sarebbero in tale ipotesi configurabili nel primo caso l’omicidio, nel secondo le lesioni dolose; tali gravi reati sarebbero configurabili sicuramente anche nell’ipotesi in cui la finalità principale della condotta fosse unicamente quella di danneggiare le cose, ma il responsabile abbia accettato il rischio di produrre lesioni o la morte di alcuno. Ove poi sia possibile dimostrare che la possibilità di arrecare lesione dell’integrità fisica fosse esclusa dall’agente, ma si sia effettivamente verificata per circostanze assolutamente imprevedibili (ad esempio fatto commesso in orario di chiusura, nella non consapevolezza della fortuita presenza di persone nell’esercizio) l’autore del reato sarebbe responsabile oltre che di danneggiamento di omicidio o lesioni colpose.

    In caso contrario si può nuovamente ipotizzare il reato previsto dall’art.424 c.p. con i distinguo già illustrati a seconda che l’incendio segue o se ne crei soltanto il pericolo. In ogni caso il reato risulterebbe aggravato dalla circostanza che oggetto materiale del medesimo è un edificio destinato ad usi abitativo o comunque pubblico. Le pene sono aumentate di un terzo.

    Sempre possibilità di richiesta di risarcimento.

     

    Importante ricordare che in ogni caso la sola fabbricazione ed il porto della bottiglia incendiaria e/o esplosiva (considerata dalla giurisprudenza appartenente alla categoria delle armi da guerra) costituiscono reati puniti con pene edittali piuttosto elevate e che possono essere contestati congiuntamente con i precedenti.

  12. Se disturbo un cacciatore mentre è a caccia, cosa rischio?

    A seconda delle modalità con le quali viene realizzato lo scopo potrebbero configurarsi in alternativa i reati di cui agli artt.659 c.p. (disturbo delle occupazioni) ove si pongano in essere "schiamazzi o rumori" ovvero si "abusi di strumenti sonori o segnalazioni acustiche" (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 309 – reato oblazionabile) o 660 (ove è sanzionata genericamente la condotta di chi "per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo" (arresto fino a sei mesi o ammenda fino a euro 516 – reato oblazionabile). Deve ritenersi che restino fuori dall’ambito di punibilità condotte che – pur realizzando lo scopo di far allontanare la selvaggina – vengano attuate mediante attività lecite e non accompagnate dalle modalità previste dalle norme sopra richiamate (ad esempio una passeggiata da soli o in gruppo, magari indossando vestiti di colori sgargianti e facendo volare un aquilone – da verificare però se è consentito ancora ai non cacciatori l’accesso ai fondi di proprietà).

    NOTA: uno dei partecipanti al seminario ha suggerito una interessante variante, quella di "adottare un cacciatore". Se durante una battuta di caccia si segue un cacciatore, e gli si rimane vicino, lui non può sparare, perché per legge si deve trovare a parecchia distanza da persone e case, quindi se spara mentre gli si è vicino lo si può denunciare!

     

  13. Se libero animali da pelliccia o da laboratorio, cosa rischio ?

    Senza tema di smentita può affermarsi che un’azione di tal genere costituisca reato, non agevole è però l’individuazione della norma che potrebbe essere in concreto contestata (tra l’altro con conseguenze rilevanti sul piano sanzionatorio e della applicabilità o meno di misure cautelari). Occorre in proposito segnalare che non è stato possibile in proposito reperire precedenti giurisprudenziali (ovvero principi sanciti da sentenze che, pur non avendo nel nostro sistema un’efficacia vincolante, possono – specie se pronunciati dal giudice supremo e cioè la corte di cassazione – avere un valore di indicazione per i giudici che si trovano a dover giudicare casi analoghi).

    Si potrebbe ritenere che il fatto integri gli estremi del furto (eventualmente aggravato ove ad esempio si cagioni un danno di rilevante gravità, si forzino lucchetti o serrature, si commetta il fatto in tre o più persone o anche da soli ma travisati); in alternativa si potrebbe ritenere che il fatto rientri nel reato di danneggiamento (anche in tal caso eventualmente aggravato dall’essere commesso con violenza o minaccia alla persona o dall’aver cagionato un danno di rilevante gravità).

    Come si diceva le conseguenze a seconda dell’uno o dell’altra ipotesi sono assai rilevanti dal punto di vista sanzionatorio (essendo il furto punito più severamente del danneggiamento) e processuale in quanto per il furto sarà sempre possibile procedere all’arresto in flagranza di reato, basterà l’esistenza di una delle aggravanti previste dall’art. 625 c.p. (che costituisce un amplissimo elenco) perché si proceda d’ufficio (cioé anche senza specifica querela della persona offesa), mentre ove sussistano due o più aggravanti sarà altresì possibile il fermo.

    Nell’ipotesi del danneggiamento affinché si proceda sarà sempre necessaria la querela (tranne quando il fatto sia commesso con violenza o minaccia alla persona) e l’arresto (peraltro facoltativo) sarà possibile solo ove ricorra la menzionata aggravante (violenza o minaccia), mentre il fermo non sarà mai consentito.

  14. Se rompo l’attrezzatura di tortura cosa rischio?

    In proposito occorre distinguere a seconda che quelli definiti "attrezzi di tortura" siano o meno strumenti il cui uso è consentito dalla legislazione in materia..

    Nella prima delle due ipotesi risulterebbe sicuramente integrato il reato di danneggiamento; potrebbe al più sostenersi la sussistenza della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, che comporta in caso di condanna una riduzione di pena fino ad un terzo.

    Nella seconda ipotesi (strumenti non consentiti dalla legge) gli utilizzatori potrebbero essere sottoposti a procedimento penale per violazione dell’art.727 c.p.; per quanto riguarda colui che danneggia gli strumenti potrebbe prospettarsi – almeno su di un piano ipotetico - la possibilità di invocare la legittima difesa (causa di giustificazione che esclude la punibilità di "chi commette il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa") la praticabilità o meno di tale applicazione dipende dalle particolarità del caso concreto ed in particolare dalla possibilità di rivolgersi all’autorità al fine di far cessare il maltrattamento.

     

  15. Se entro in un laboratorio e porto via la documentazione, la fotocopio e poi la riconsegno autodenunciandomi, cosa rischio e se faccio lo stesso con gli animali?

    In entrambi i casi sicuramente verrebbe contestato il reato di furto (eventualmente aggravato se per entrare si forzano serrature o da tre o più persone o anche da una sola travisata). La pena prevista è della reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 a 516; se concorre una aggravante: reclusione da uno a sei anni e multa da euro 103 a 1032, se ve ne sono due reclusione da tre a dieci anni e multa da euro 206 a 1549.

    Per il furto "semplice" cioè non aggravato la procedibilità è a querela della persona offesa, negli altri casi d’ufficio.

    È consentito l’arresto in flagranza (a seconda della gravità obbligatorio o facoltativo) ed in talune ipotesi il fermo.

    Per quello che riguarda la documentazione l’acquisizione di una copia potrebbe integrare il reato di cui all’art. 621 c.p (rivelazione del contenuto di documenti segreti) ad alcune condizioni, peraltro espressamente previste dalla norma: innanzi tutto il fatto che il contenuto dei documenti debba rimanere segreto (ad esempio perchè riguarda scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali) e che l’acquisizione della copia sia finalizzata alla "rivelazione" del contenuto o all’"impiego a proprio o altrui profitto" (deve ritenersi anche non economico).

    Aspetto interessante è dato dal fatto che la norma nel sancire la punibilità del fatto prevede espressamente che la rivelazione debba però avvenire "senza giusta causa".

    La riconsegna e l’autodenuncia: per ciò che riguarda la documentazione la riconsegna solo ove avvenga prima della rivelazione del contenuto (o prima che dalla presa visione sia in qualsivoglia modo tratto un "profitto") potrebbe valere ad escludere il reato (in applicazione dell’art. 56 comma terzo, cosiddetta "desistenza"), anche se non escluderebbe in ogni caso la punibilità di eventuali altri reati ( v.si in proposito quanto indicato nella risposta alla domanda n. 6).

    In ogni caso sia la riconsegna che l’autodenuncia potrebbero sicuramente essere dati favorevolmente apprezzabili dal giudice e tali da indurlo a determinare la pena nei minimi e concedere le circostanze attenuanti generiche.

     

  16. Se mando un messaggio offensivo dal mio indirizzo e-mail, cosa rischio? E se è di minacce?

    L’offesa all’onore e al decoro di una persona, o della sua reputazione integra rispettivamente i reati di ingiuria o diffamazione. La condotta può ritenersi astrattamente identica, ma se l’offeso è presente (non necessariamente fisicamente, ciò che rileva è che i messaggio sia a lui indirizzato e da questi percepito) si ha ingiuria, mentre se l’offesa viene fatta a più persone (almeno due) diverse dall’offeso si ha diffamazione. Astrattamente è ipotizzabile anche il concorso.

    Non rileva come è ovvio il mezzo utilizzato per arrecare l’offesa che può essere pertanto anche quello della posta elettronica.

    Se poi il messaggio è minaccioso questo potrà integrare ove ne ricorrano gli estremi il reato di minacce.

    Concludo quindi che per questo genere di reati non rileva la circostanza di aver utilizzato strumenti informatici o telematici.

     

  17. Se mando un’email di protesta, non offensiva e non minacciosa, dall’email del mio posto di lavoro, rischio di essere licenziato?

    A questa domanda non può rispondersi in termini perentori.

    Utilizzare la linea ad uso personale non è generalmente consentito ma le conseguenze, dal punto di vista disciplinare, varieranno ovviamente a seconda della gravità della violazione.

    Può essere interessante ricordare che lo statuto dei lavoratori prevede una serie di garanzie in materia sia di natura sostanziale che procedurale, tra le quali l’obbligo per il datore di affiggere in luogo accessibile a tutti le norme disciplinari e relative alle procedure di contestazione delle violazioni.

     

  18. Se mando centinaia o migliaia di mail di protesta (non offensive e non minacciose) da uno stesso indirizzo mail, cosa rischio?

    La condotta descritta è di difficile inquadramento dal punto di vista penale.

    Infatti se essa astrattamente potrebbe qualificarsi molestia o disturbo (art.660 c.p.), va ricordato che la norma incriminatrice prevede che la molestia avvenga in luogo pubblico, aperto al pubblico e col mezzo del telefono; nessuna di tali ipotesi pare ricorrere. Non si può comunque escludere il rischio dell’incriminazione.

     

  19. Partecipare ad un net-strike (visitando più volte lo stesso sito in poco tempo, anche con l’ausilio di programmi informatici, allo scopo di mandare il sito fuori uso) é illegale? Se sì cosa rischio?

    La legge n.547/93 ha introdotto l’art.635 bis c.p. che prevede e punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Si tratta di un’ipotesi speciale di danneggiamento per la quale pur nella sua forma semplice è prevista la stessa pena del danneggiamento aggravato.

    La condotta peraltro era considerata punibile anche prima del 1993 ai sensi dell’art.635.

    Naturalmente ove il danneggiamento non si verificasse, il reato si realizzerebbe solo nella forma del tentativo con conseguente riduzione della pena.

     

  20. Se mi portano in questura per accertamenti quali sono i miei diritti? Ho il diritto di non parlare come nei film americani? Ho il diritto di chiamare un avvocato?

    La domanda fa evidentemente riferimento al cosiddetto "accompagnamento per identificazione" disciplinato dall’art.349 c.p.p.

    Occorre premettere che la polizia giudiziaria ha il dovere di identificare le persone nei cui confronti vengono svolte le indagini e/o eventuali potenziali testimoni. Se tali persone rifiutano di farsi identificare (comportamento che costituisce reato contravvenzionale ai sensi dell’art.651 c.p.) o comunque sorge il sospetto che le generalità o i documenti forniti siano falsi, può essere disposto l’accompagnamento dei soggetti negli uffici della polizia ove possono essere trattenuti "per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore" .Quale forma di garanzia è previsto che dell’accompagnamento e del rilascio venga immediatamente informato il pubblico ministero. Ai fini della identificazione possono anche essere disposti rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.

    Per ciò che riguarda il diritto di non rispondere occorre distinguere la posizione di indagato, da quella di potenziale testimone (o, meglio, persona in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti).

    La disciplina relativa alle dichiarazioni dell’indagato ed alla eventuale utilizzazione processuale delle medesime è abbastanza complessa ed è prevista dall’art. 350 cpp al quale si rinvia per eventuali approfondimenti; in estrema sintesi sicuramente la persona sottoposta ad indagini ha il diritto di non rispondere (fatta ovviamente eccezione per le domande "sull’identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali" come previsto dal già citato art. 651 c.p.); ove invece chieda spontaneamente di riferire e l’assunzione di informazioni avvenga con la necessaria presenza del difensore (di fiducia o, in mancanza d’ufficio) le dichiarazioni rese potranno in qualche misura essere utilizzate processualmente. In tale ultima ipotesi qualora quanto detto risulti non vero non potrà esservi alcuna conseguenza a livello di incriminazione, ma verrà ovviamente inficiata la credibilità dell’indagato.

    Per quanto riguarda invece il potenziale testimone occorre ritenere che vi sia un obbligo di rispondere e di dire il vero, pena la possibilità di essere incriminato per "favoreggiamento" ove, come recita l’art. 378 c.p., con il rifiuto o con le false dichiarazioni si "aiuti taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa".

     

  21. In quali casi possono arrestarmi sul posto e quali sono in tale ipotesi i miei diritti?

    Per ciò che riguarda la limitazione della libertà personale del cittadino essa può essere disposta mediante l’arresto in flagranza di reato o il fermo.

    Ciò che accomuna le due misure è la circostanza che esse possono essere disposte unicamente quando si procede per delitti di una certa gravità, ed entrambe comportano le medesime conseguenze (conduzione in carcere).

    Diversi invece sono i presupposti delle due misure:

    arresto presuppone lo stato di flagranza, ovvero che il soggetto sia "colto nell’atto di commettere il reato ovvero…subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima". L’arresto può essere obbligatorio oppure facoltativo cioè rimesso alla discrezionalità degli operanti che dovrebbero o disporlo solo ove "la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto".

    Il fermo di indiziato di delitto può invece essere disposto anche al di fuori dei casi di flagranza nei confronti di persone gravemente indiziate e presuppone che sussistano specifici elementi che facciano ritenere fondato il pericolo di fuga.

    Questi i diritti di maggior rilievo e di cui è utile essere informati:

    In entrambi i casi l’indagato ha diritto di nominare un difensore di fiducia (altrimenti ne viene nominato uno di ufficio che – salvo il caso di ammissione al gratuito patrocinio – deve comunque essere retribuito dall’indagato) che viene tempestivamente informato della misura e che può (salvo specifico divieto disposto dal giudice) conferire immediatamente con il proprio assistito; l’arrestato/fermato può inoltre chiedere che siano avvisati i familiari.

    Ove il pubblico ministero decida di interrogare l’indagato – prima dell’udienza di convalida – ciò avverrà ovviamente alla presenza del difensore.

    Occorre in proposito precisare che l’arresto ed il fermo, in quanto misure disposte dagli organi che svolgono le indagini, devono essere sottoposte al vaglio di un giudice per le indagini preliminari, che viene effettuato nella cd. "udienza di convalida" che deve essere tenuta, a pena di inefficacia dell’arresto o del fermo, entro novantasei ore e con l’obbligatoria presenza del difensore. Nel corso dell’udienza di convalida il giudice decide, oltre che sulla legittimità dell’arresto o del fermo, sull’eventuale adozione delle cd. misure cautelari (ad. esempio custodia cautelare in carcere – quella che un tempo più realisticamente veniva definita carcerazione preventiva – arresti domiciliari, obbligo di firma ecc.).

    Per completezza occorre precisare che il codice di procedura prevede che, al compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere (ad. es. perquisizione, sequestri, invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio) debba essere notificato la cd. "informazione di garanzia" - con l’indicazione delle norme che si assumono violate, data e luogo del fatto, invito a nominare difensore di fiducia – nonchè "informazione sul diritto di difesa" nella quale, oltre a generali generali informazioni di procedura, sono indicati i principali diritti dell’indagato.

  22. Se su un sito a nome mio pubblico comunicati di altri, citando la fonte, sono responsabile di eventuali contenuti diffamatori del comunicato?

    Sì, c'è il concorso morale nel reato. Il fatto di mettere un "disclaimer" del tipo "Non mi assumo alcuna responsabilità dei comunicati altrui qui riportati" non serve a niente.

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